Cremazione

La cremazione è un rito di antica tradizione, questa consuetudine è rimasta inalterata da millenni. In Europa, esisteva l’usanza di cremare le persone, ma questa formula del rito era però riservata solo alle persone più nobili e famose, erano escluse le persone comuni.

In Italia le leggi che consentivano la Cremazione sono state promulgate tra il 1987 e il 1990. Queste leggi, non consentivano però, la dispersione delle ceneri, che dovevano invece essere conservate all’interno del Cimitero.

La nuova legge n. 130 del mese di marzo 2001, indicò le nuove disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Gli articoli 1 e 2 ed un estratto dell'articolo 3 della nuova legge indicano:

La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonchè, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.

«Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni».
a) l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
b) l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.

I vantaggi della Cremazione

Con la nuova legge, è decaduto il divieto di: dispersione delle ceneri e l’obbligo di conservazione dell'urna nei cimiteri, pertanto le ceneri sono consegnate direttamente ai familiari.